1. Ambito di applicazione

1.1 Tutte le forniture, le prestazioni e le offerte della Neustädter Verpackung Vertriebs GmbH (di seguito „NV Dresden“) avvengono esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali di contratto. Esse costituiscono parte integrante di tutti i contratti e valgono anche per accordi futuri.

1.2 Le condizioni della controparte non trovano applicazione, anche qualora l'impresa non vi si opponga espressamente o rinvii a documenti scritti che contengono tali clausole.

1.3 Le presenti condizioni di contratto valgono esclusivamente nei confronti di imprenditori, ossia di partner contrattuali che agiscono nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale autonoma.

2. Offerta e conclusione del contratto

2.1 Tutte le offerte della NV Dresden sono senza impegno e non vincolanti, salvo che non siano espressamente indicate come vincolanti. Un contratto di vendita sorge solo con la conferma d'ordine scritta, il cui contenuto è il solo determinante (con applicazione del § 313 BGB).

2.2 Le promesse verbali precedenti alla conclusione del contratto sono giuridicamente non vincolanti. Gli accordi verbali vengono sostituiti dai contratti scritti, salvo che valgano espressamente in via continuativa.

2.3 Integrazioni e modifiche degli accordi presi, comprese le presenti condizioni generali di fornitura, possono avvenire anche verbalmente, a condizione che siano confermate senza indugio in forma testuale.

2.4 Le indicazioni relative all'oggetto della fornitura o le sue rappresentazioni sono determinanti solo in via approssimativa, salvo che non sia richiesta l'esatta corrispondenza ai fini dell'utilizzabilità. Esse non costituiscono caratteristiche garantite della merce, bensì descrizioni o contrassegni. Scostamenti d'uso commerciale e miglioramenti tecnici sono ammessi.

2.5 L'impresa conserva la proprietà o il diritto d'autore su tutte le offerte e i preventivi da essa rilasciati nonché sui disegni messi a disposizione del partner contrattuale. Il partner contrattuale non può renderli accessibili a terzi né riprodurli senza autorizzazione.

3. Prezzi e pagamento

3.1 Prezzi e modalità di pagamento risultano dalla conferma d'ordine per l'entità di prestazione concordata (resta applicabile il § 313 BGB).

3.2 Gli importi fatturati sono esigibili e da saldare entro sette giorni dal ricevimento della fattura, salvo diverso accordo scritto. In caso di mora nel pagamento maturano interessi del 5 % annui; in caso di mora si applica per legge un tasso di 9 punti percentuali superiore al tasso base.

3.3 Gli accordi sullo sconto cassa richiedono la forma scritta. Una deduzione dello sconto cassa è legittima solo se alla scadenza del relativo termine non risulta in sospeso alcun altro importo fatturato.

3.4 La compensazione con controcrediti è ammessa solo se questi sono incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato. I diritti di ritenzione da parte degli imprenditori sono peraltro esclusi.

4. Fornitura e termine di consegna

4.1 Le condizioni di fornitura si attengono al contenuto della conferma d'ordine.

4.2 I termini e le scadenze prospettati dalla NV Dresden per forniture e prestazioni valgono sempre solo in via approssimativa e non vincolante, salvo che sia stato espressamente e per iscritto promesso o concordato un termine fisso o una scadenza fissa.

4.3 Le forniture all'interno della Germania avvengono franco domicilio, salvo diverso accordo. La merce non viene di norma assicurata dalla NV Dresden contro i danni da trasporto. L'assicurazione avviene solo su esplicita richiesta e a spese del partner contrattuale.

4.4 Nessuna responsabilità per impossibilità o ritardi di consegna dovuti a forza maggiore o ad altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto, quali interruzioni dell'attività, carenza di materiali o provvedimenti delle autorità. In caso di impedimento sostanziale o di lunga durata l'impresa può recedere dal contratto. In caso di impedimenti temporanei i termini si prorogano di conseguenza.

4.5 In caso di ritardo o impossibilità di consegna la responsabilità si limita al risarcimento del danno secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di contratto.

4.6 Decorse 4 settimane di mora nell'accettazione, l'impresa può addebitare adeguate spese di magazzinaggio.

5. Luogo di adempimento, imballaggio, passaggio del rischio, accettazione

5.1 Il luogo di adempimento è Dresden.

5.2 La modalità di spedizione e l'imballaggio sono rimessi all'equo apprezzamento della NV Dresden.

5.3 Il rischio passa al partner contrattuale al più tardi con la consegna dell'oggetto della fornitura (essendo determinante l'inizio dell'operazione di carico) allo spedizioniere, al vettore o ad altro terzo incaricato dell'esecuzione della spedizione. In caso di ritiro in proprio il rischio passa quando l'impresa mette a disposizione la merce conformemente al contratto.

5.4 I costi di magazzinaggio successivi al passaggio del rischio sono a carico del partner contrattuale.

5.5 La merce deve essere esaminata dal partner contrattuale senza indugio dopo la consegna al luogo di destinazione ovvero senza indugio dopo il ricevimento. I difetti devono essere segnalati entro tre giorni lavorativi. L'omessa segnalazione vale come approvazione, salvo che si tratti di un vizio occulto.

6. Diritti di privativa

6.1 I documenti messi a disposizione quali bozze, disegni e campioni rimangono di proprietà dell'impresa.

6.2 Qualora dallo sviluppo e dall'esecuzione di un ordine sorgano diritti d'autore e/o diritti di privativa industriale in capo alla NV Dresden, questi non vengono trasferiti con la vendita dell'oggetto della fornitura. L'impresa può sfruttare tali diritti anche per ordini di terzi.

6.3 Per campioni, schizzi e bozze ordinati dal partner contrattuale è dovuto un corrispettivo, anche qualora l'ordine principale non venga conferito. Con il pagamento la proprietà passa al partner contrattuale.

6.4 La verifica che i documenti messi a disposizione dal partner contrattuale non violino diritti di terzi spetta al partner contrattuale. Qualora l'impresa venga chiamata a rispondere per violazioni di diritti, il partner contrattuale deve assisterla e risarcire tutti i danni subiti.

7. Tolleranze di scostamento

7.1 In tutte le forniture sono ammessi e conformi al contratto scostamenti di peso e di spessore fino al 5 % in eccesso e in difetto. L'impresa non risponde di lievi differenze nella natura del materiale, nella colorazione o nelle proprietà superficiali.

In caso di contestazione di vizi è determinante lo scostamento medio, non i singoli esemplari. Non sussiste un vizio se i singoli pezzi si discostano al massimo del doppio del margine ammesso o di non più del 10 % rispetto alla media. Gli esemplari che si discostano dalla tolleranza non possono superare il 5 % della quantità complessiva.

Per le realizzazioni su misura valgono quote scaglionate di maggiore/minore fornitura a seconda del peso: fino a 1.000 kg: 20 %; oltre 1.000 fino a 2.500 kg: 15 %; oltre 2.500 fino a 5.000 kg: 7,5 %; oltre 5.000 kg: 5 %.

7.2 Sono da tollerare i seguenti scostamenti dimensionali: cartone da macchina in fogli: 1 % in larghezza e lunghezza (1,5 % per fogli inferiori a 50 cm). Cartone da macchina in bobine: 5 mm di tolleranza in larghezza, per bobine inferiori a 10 cm massimo 3 mm; ±10 cm di oscillazione del diametro delle bobine; fino al 10 % della fornitura complessiva può essere consegnato come bobine di resto con diametro inferiore.

8. Garanzia, vizi materiali

8.1 Il termine di garanzia è di un anno dalla consegna oppure, qualora sia necessaria un'accettazione, dall'accettazione. L'impresa segnala che i prodotti possono essere anche prodotti monouso oppure avere una durata di vita notevolmente inferiore a un anno.

8.2 I diritti di garanzia presuppongono che il partner contrattuale abbia adempiuto ai propri obblighi legali di esame e di denuncia dei vizi.

8.3 In caso di vizi materiali l'impresa è tenuta, a sua scelta da compiere entro un termine adeguato, dapprima alla riparazione o alla fornitura sostitutiva. In caso di onere sproporzionato può rifiutare la riparazione. In caso di esito negativo il partner contrattuale può pretendere il recesso o la riduzione del prezzo.

8.4 Il diritto di pretendere il risarcimento del danno a causa di una prestazione difettosa è in linea di principio escluso. Fanno eccezione le violazioni dolose/per colpa grave nonché i danni alla vita, all'integrità fisica e alla salute derivanti da violazioni colpose.

8.5 La garanzia decade qualora il partner contrattuale modifichi l'oggetto della fornitura senza autorizzazione e ciò renda impossibile o irragionevolmente difficoltosa l'eliminazione del vizio. Il partner contrattuale sostiene i maggiori costi.

8.6 Gli oggetti usati vengono forniti con esclusione di qualsiasi garanzia per i vizi materiali.

9. Riserva di proprietà

9.1 La merce fornita dalla NV Dresden al partner contrattuale rimane di proprietà della NV Dresden fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti.

9.2 Il partner contrattuale custodisce a titolo gratuito la merce soggetta a riserva per conto dell'impresa.

9.3 Il partner contrattuale è legittimato a lavorare e a vendere la merce soggetta a riserva nell'ambito del normale traffico commerciale fino al verificarsi del caso di realizzo. La costituzione in pegno e la cessione a scopo di garanzia non sono ammesse.

9.4 In caso di lavorazione da parte del partner contrattuale, questa avviene in nome e per conto dell'impresa. Quest'ultima acquista direttamente la proprietà oppure — in caso di lavorazione con più materiali o di valore superiore — la comproprietà sulla cosa di nuova creazione in proporzione al valore della merce soggetta a riserva rispetto al valore complessivo.

9.5 In caso di rivendita della merce soggetta a riserva, il partner contrattuale cede sin d'ora a scopo di garanzia all'impresa il credito che ne deriva nei confronti dell'acquirente. Lo stesso vale per i diritti di assicurazione o di risarcimento del danno. L'impresa è legittimata a riscuotere tali crediti in nome proprio.

9.6 In caso di accessi da parte di terzi (come il pignoramento) il partner contrattuale deve segnalare loro la proprietà dell'impresa e informarla. Se il terzo non è in grado di rimborsare i costi, ne risponde il partner contrattuale.

9.7 L'impresa svincola la merce soggetta a riserva su richiesta qualora il suo valore superi l'ammontare dei crediti di oltre il 20 %.

9.8 In caso di comportamento contrario al contratto da parte del partner contrattuale — in particolare mora nel pagamento — l'impresa può recedere dal contratto e ritirare la merce soggetta a riserva.

10. Protezione dei dati

L'impresa memorizza i dati essenziali derivanti dal rapporto contrattuale ai sensi del § 28 della legge federale sulla protezione dei dati allo scopo del trattamento dei dati necessario nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

11. Disposizioni finali

11.1 Il foro competente per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra la NV Dresden e il partner contrattuale è, a scelta della NV Dresden, la sua sede o la sede del partner contrattuale. Per le azioni contro la NV Dresden è competente in via esclusiva la sua sede.

11.2 I rapporti tra i partner contrattuali sono soggetti esclusivamente al diritto della Repubblica Federale di Germania. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) non si applica.

11.3 Qualora una disposizione sia in tutto o in parte inefficace, resta impregiudicata la validità delle restanti. Le lacune normative vengono colmate con disposizioni che le parti avrebbero concordato secondo gli obiettivi economici.